Via Garibaldi 22-10051 Avigliana TO
+390119378252
info@oltre.to.it

Allegati da Normativa

Oltre le aspettative

ELENCO DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE CON CUI L’INTERMEDIARIO HA RAPPORTI D’AFFARI

(art. 56, comma 2, lett. a, Reg. IVASS 40/2018)

In coerenza con la disposizione Regolamentare sopra riportata, si evidenzia che l’intermediario ha rapporti d’affari con le seguenti imprese:

  • FACILE.IT BROKER DI ASSICURAZIONI SPA
    ConTe.it – Admiral Intermediary Services S.A. – Intermediario – Admiral Europe Compañia de Seguros S.A. (AECS), Great Lakes Insurance SE (GLISE), Arag Assicurazioni SE
    Dallbogg –
    Insurance Placement Agency S.r.l. – Intermediario – Insurance JSC “Dallbogg: Life and health”
    Allianz Direct Allianz Direct S.p.A. – Compagnia – Allianz Direct S.p.A.
    Linear – Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A. – Compagnia – Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A.
    MPS Digital Auto – QUIXA Assicurazioni S.p.A. – Compagnia – QUIXA Assicurazioni S.p.A.
    Prima.it – Prima Assicurazioni S.p.A. – Intermediario – Great Lakes Insurance SE iptiQ EMEA P&C S.A – Italia iptiQ EMEA P&C S.A – Germania
    QUIXA – QUIXA Assicurazioni S.p.A. – Compagnia – QUIXA Assicurazioni S.p.A.
    Verti Verti Assicurazioni S.p.A. – Compagnia – Verti Assicurazioni S.p.A.
    Zurich Connect Zurich Insurance Company Ltd – Rappresentanza generale per l’Italia – Compagnia – Zurich Insurance Company Ltd – Rappresentanza generale per l’Italia
    Genertel Genertel S.p.A. – Compagnia – Genertel S.p.A.
    Amtrust International Underwriters ltd – Compagnia – Amtrust international underwriters ltd
    Aviva Italia Holding S.p.A. – Compagnia – Aviva Italia Holding S.p.A


  • STAR SNC DI FIUMARA F. & BOCCI P. :AWP P&C S.A.
    ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY SE
    BENE ASSICURAZIONI S.P.A.
    ALLIANZ GLOBAL LIFE DAC
    ALLIANZ SOCIETA’ PER AZIONI
    GLOBAL ASSISTANCE COMPAGNIE DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.P.A.

  • BEOLCHI & NICLOT CONSULTING SRL :
    UCA – ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI S.P.A.
    UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.
    ARAG S.E.
ALLEGATO 3 – INFORMATIVA SUL DISTRIBUTORE
Le seguenti informazioni sono pubblicate anche sul sito Internet www.oltre.to.it
Sezione I – INFORMAZIONI GENERALI SUGLI INTERMEDIARI CHE OPERANO PER LA NOSTRA AGENZIA E SULL’INTERMEDIARIO CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL CONTRAENTE

1.1 AGENTI (Soggetti iscritti nel RUI – Sez. A)
1.2 COLLABORATORI DEGLI AGENTI (Addetti all’attività agenziale anche all’esterno dei locali e iscritti al RUI – Sez. E)
Francesco Carnovale, iscritto nel RUI – Sez. E – N° iscrizione E000003561 in data 26/05/2015 in qualità di collaboratore come sopra identificata/o.

1.3 ADDETTI all’attività di intermediazione assicurativa all’interno dei locali dell’agenzia
Istituto competente alla vigilanza assicurativa svolta: IVASS – Istituto Vigilanza sulle Assicurazioni.
Gli estremi identificativi e di iscrizione dell’intermediario possono essere verificati consultando il RUI sul sito internet dell’Ivass.

1.4 Altre informazioni sull’Agenzia:
Sede legale: Avigliana Via G.Garibaldi 24 Recapiti telefonici: 011 9378252 Indirizzi di posta elettronica e PEC: info@oltre.to.it Sito Internet: www.oltre.to.it


Sezione II – INFORMAZIONI SULL’ATTIVITA’ SVOLTA DALL’INTERMEDIARIO ASSICURATIVO E RIASSICURATIVO
Si comunica di aver messo a disposizione nei locali del distributore e pubblicato sul proprio sito internet i seguenti elenchi: elenco recante la denominazione della o delle imprese di assicurazione con le quali l’intermediario ha rapporti d’affari, anche sulla base di una collaborazione orizzontale o di lettere di incarico; in caso di collaboratore iscritto in sezione E, sono indicati i rapporti dell’intermediario principale con il quale collabora. elenco degli obblighi di comportamento cui adempiono, indicati nell’allegato 4-ter del Regolamento IVASS n. 40/2018. Si comunica al contraente la possibilità di richiedere la consegna o la trasmissione dell’elenco di cui al punto a1, nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza.
Sezione III – INFORMAZIONI RELATIVE A POTENZIALI SITUAZIONI DI CONFLITTO D’INTERESSI
L’intermediario non detiene una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di imprese di assicurazione Nessuna impresa di assicurazione o impresa controllante di un’impresa di assicurazione è detentrice di una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della società di intermediazione per la quale l’intermediario opera
Sezione IV – INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI DI TUTELA DEL CONTRAENTE
L’attività di distribuzione è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell’intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l’intermediario deve rispondere a norma di legge. Il contraente, ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, ha la facoltà di inoltrare reclamo per iscritto all’intermediario (utilizzando i riferimenti di cui alla SEZIONE I del presente modello) o all’impresa preponente, secondo le modalità indicate nel DIP aggiuntivo per i reclami presentati all’impresa. Il contraente ha la possibilità, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro dell’intermediari o dell’impresa entro il termine di legge, di rivolgersi all’IVASS o alla Consob secondo quanto indicato nei DIP aggiuntivi. Il contraente ha la facoltà di avvalersi di altri eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente indicati nei DIP aggiuntivi.







ALLEGATO 4 TER – ELENCO DELLE REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL DISTRIBUTORE

DATI DELL’INTERMEDIARIO:
Francesco Carnovale, iscritto nel RUI – Sez. E – N° iscrizione E000003561 Sezione I – Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi
obbligo di consegna al contraente dell’allegato 3 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, di metterlo a disposizione del pubblico nei locali del distributore, anche mediante apparecchiature tecnologiche, e di pubblicarlo sul sito internet, ove esistente obbligo di consegna dell’allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione obbligo di consegnare copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento sottoscritto dal contraente obbligo di proporre o raccomandare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell’assicurato, acquisendo a tal fine, ogni utile informazione se il prodotto assicurativo risponde alle richieste ed esigenze, obbligo di informare il contraente di tale circostanza, dandone evidenza in un’apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito obbligo di valutare se il contraente rientra nel mercato di riferimento identificato per il contratto di assicurazione proposto e non appartiene alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile, nonché l’obbligo di adottare opportune disposizioni per ottenere dai produttori le informazioni di cui all’articolo 30-decies comma 5 del Codice e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto obbligo di fornire in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata


Sezione II – Regole supplementari per la distribuzione di prodotti di investimento assicurativi
prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, obbligo di consegna/trasmissione al contraente copia dell’Allegato 4-bis al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 obbligo di valutare l’adeguatezza oppure l’appropriatezza del prodotto di investimento assicurativo proposto in caso di vendita con consulenza, obbligo di informare il contraente se il prodotto è adeguato, specificandone i motivi e dandone evidenza in un’apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito con consulenza in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, obbligo di informare il contraente se il prodotto è inappropriato, dandone evidenza in un’apposita dichiarazione in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, obbligo di informare il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di accertare l’appropriatezza del prodotto proposto, nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque il prodotto, obbligo di informarlo di tale circostanza, specificandone i motivi e dandone evidenza in un’apposita dichiarazione obbligo di fornire le informazioni di cui all’articolo 121-sexies, commi 1 e 2, del Codice
Avigliana 19 Marzo 2021








POLITICA SULL’INTEGRAZIONE DEI RISCHI DI SOSTENIBILITÀ NELLA CONSULENZA IN MATERIA DI ASSICURAZIONI

Marzo 2021

Politica sull’integrazione dei rischidisostenibilità nella consulenza in materia diassicurazioni

ALLEGATO

INDICE

1.Obiettivi 3

2.Definizioni e terminologia 3

3.Perimetro di applicazione 7

4.La rilevanza dei fattori ESG negli investimenti e nei prodotti finanziari 7

5.L’integrazione dei rischi di sostenibilità nelle scelte di investimento e la valutazione degli impatti di tali rischi sul rendimento dei prodotti finanziari 7

6.Le politiche sull’integrazione dei rischi di sostenibilità nelle consulenze in materia di prodotti di investimento assicurativo 11

7.Informazioni indicanti se gli Agenti prendono o non prendono in considerazione nella loro consulenza i principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità 12

8.Riesame delle informazioni pubblicate 12

9.Pubblicazione 12

  1. Politica sull’integrazione dei rischidisostenibilità nella consulenza in materia diassicurazioni
  2. ALLEGATO
  3. Obiettivi
  1. In conformità alle previsioni del Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 (di seguito “Regolamento 2088”), l’Agenzia adotta la presente Politica.
  2. L’adozione avviene nel contesto di un quadro normativo in evoluzione, in attesa dell’adeguamento della normativa primaria di riferimento nazionale nonché delle disposizioni dell’Autorità di Vigilanza che si applicano agli intermediari assicurativi in tema di distribuzione di prodotti IBIPs, i cui obiettivi di informativa dovranno essere integrati con le previsioni contenute nel Regolamento 2088.
  3. La presente Politica rappresenta quindi un’applicazione del Regolamento 2088 secondo criteri “high-level” e “principle-based” in attesa di un quadro normativo più definito.
  4. Definizioni e terminologia
    1. Agente o Consulente finanziario
    1. Ai fini del presente documento, un intermediario assicurativo iscritto alla sezione A del Registro Unico Intermediari (RUI) che fornisce consulenza in materia di assicurazioni riguardo agli IBIP.
    1. Emittenti
    1. Soggetti che, per il finanziamento delle proprie attività, emettono strumenti finanziari atti alla circolazione e quindi a essere scambiati su un mercato. Le imprese organizzate in forma di società di capitali che finanziano il proprio debito a medio e lungo termine (emittenti corporate) e gli Stati che finanziano il proprio debito pubblico (emittenti governativi) sono i più importanti emittenti di strumenti finanziari.
    1. Fattori ESG (Environmental, Social, Governance)
    1. Problematiche ambientali, sociali e concernenti il personale, il rispetto dei diritti umani e le questioni relative alla lotta alla corruzione attiva e passiva.
    1. IBIP o prodotto di investimento assicurativo
    1. Un prodotto assicurativo che presenta una scadenza o un valore di riscatto e in cui tale scadenza o valore di
    1. riscatto è esposto, in tutto o in parte, in modo diretto o
    1. indiretto, alle fluttuazioni del mercato e non include:
    1. a) i prodotti assicurativi non vita elencati all’allegato I
    1. della direttiva 2009/138/CE (Rami dell’assicurazione
    1. non vita);
    1. b) i contratti assicurativi vita, qualora le prestazioni
    1. previste dal contratto siano dovute soltanto in caso
    1. di decesso o per incapacità dovuta a lesione,
  1. Politica sull’integrazione dei rischidisostenibilità nella consulenza in materia diassicurazioni
  2. ALLEGATO
    1. malattia o disabilità;
    1. i prodotti pensionistici che, ai sensi del diritto nazionale, sono riconosciuti come aventi lo scopo precipuo di offrire all’investitore un reddito durante la pensione e che consentono all’investitore di godere di determinati vantaggi;
    2. i regimi pensionistici aziendali o professionali ufficialmente riconosciuti che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2003/41/CE o della direttiva 2009/138/CE;
    3. i singoli prodotti pensionistici per i quali il diritto nazionale richiede un contributo finanziario del datore di lavoro e nei quali il lavoratore o il datore di lavoro non può scegliere il fornitore o il prodotto pensionistico.
    1. Investimento sostenibile
    1. Investimento in un’attività economica che contribuisce a un obiettivo ambientale, misurato, ad esempio, mediante indicatori chiave di efficienza delle risorse concernenti l’impiego di energia, l’impiego di energie rinnovabili, l’utilizzo di materie prime e di risorse idriche e l’uso del suolo, la produzione di rifiuti, le emissioni di gas a effetto serra nonché l’impatto sulla biodiversità e l’economia circolare o un investimento in un’attività economica che contribuisce a un obiettivo sociale, in particolare un investimento che contribuisce alla lotta contro la disuguaglianza, o che promuove la coesione sociale, l’integrazione sociale e le relazioni industriali, o un investimento in capitale umano o in comunità economicamente o socialmente svantaggiate a condizione che tali investimenti non arrechino un danno significativo a nessuno di tali obiettivi e che le imprese che beneficiano di tali investimenti rispettino prassi di buona governance, in particolare per quanto riguarda strutture di gestione solide, relazioni con il personale, remunerazione del personale e rispetto degli obblighi fiscali ( articolo 2 n. 17 del Regolamento (UE) 2019/2088).
    1. Rischio di sostenibilità
    1. Un evento o una condizione di tipo ESG che, se si verifica, potrebbe provocare un significativo impatto negativo effettivo o potenziale sul valore
  3. Politica sull’integrazione dei rischidisostenibilità nella consulenza in materia diassicurazioni
  4. ALLEGATO
    1. dell’investimento (c.d. dimensione di rischio “subito”).
    1. Effetto negativo per la sostenibilità
    1. Impatto negativo delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità, cioè su problematiche ambientali, sociali e concernenti il personale, il rispetto dei diritti umani e le questioni relative alla corruzione attiva e passiva (c.d. dimensione di rischio “generato”).
  5. Perimetro di applicazione
  1. La presente politica viene adottata dall’Agenzia in applicazione di quanto previsto dal Regolamento 2088, trattandosi di intermediario che fornisce consulenza in materia di assicurazioni riguardo ai prodotti di investimento assicurativo (IBIP).
  2. La rilevanza dei fattori ESG negli investimenti e nei prodotti finanziari
  1. L’Agente, in quanto intermediario assicurativo iscritto alla Sezione A del Rui, che fornisce consulenza in materia di assicurazioni riguardo agli IBIP), riconosce la rilevanza dei fattori ambientali, sociali e di governo societario (cosiddetti fattori “ESG” – Environmental, Social, Governance) nel processo decisionale degli investimenti, nei criteri di selezione degli emittenti e nella gestione degli investimenti stessi. Il presidio dei Fattori ESG nelle attività di investimento svolto da UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (di seguito anche “UnipolSai” o “Compagnia”) in base alla politica dalla stessa adottata (come illustrato nel paragrafo seguente), consente di gestire efficientemente gli elementi di rischio del portafoglio, anche in contesti caratterizzati da elevata volatilità, e di raggiungere rendimenti finanziari a lungo termine adeguati al rischio.
  2. I Fattori ESG rappresentano, infatti, aspetti di rilievo da considerare, sia nell’ottica di un migliore presidio del rischio che in quella della più efficace individuazione di ambiti di attività in grado di creare valore nel lungo periodo, rispondendo alle istanze sociali e ambientali maggiormente rilevanti.
  3. L’integrazione dei rischi di sostenibilità nelle scelte di investimento e la valutazione degli impatti di tali rischi sul rendimento dei prodotti finanziari
  1. L’Agente propone ai suoi clienti un’offerta di prodotti di investimento assicurativo interamente realizzati da UnipolSai.
  2. UnipolSai ha definito le proprie “Linee Guida per l’attività di investimento responsabile”, attraverso le quali la Compagnia si impegna a presidiare i Fattori ESG nelle attività di investimento, definendo le modalità di integrazione degli stessi nel relativo processo decisionale, con particolare riferimento agli investimenti diretti delle Gestioni Separate collegate a prodotti rivalutabili e ai PIP attuati medianti tali contratti. Rispetto ai prodotti Unit-Linked e Index-Linked, ai PIP attuati mediante tali contratti nonché ai Fondi Pensione Aperti, fatta eccezione per specifiche opzioni di investimento che integrano i Fattori ESG nei criteri di selezione degli emittenti e di gestione degli investimenti, la Compagnia svolge un monitoraggio ex post sugli investimenti diretti sottostanti, per verificare in che misura rispettano i criteri ESG definiti dalle suddette Linee Guida.
  3. Politica sull’integrazione dei rischidisostenibilità nella consulenza in materia diassicurazioni
  4. ALLEGATO
  5. In questo modo UnipolSai controlla e gestisce i “rischi di sostenibilità” che potrebbero provocare un significativo impatto negativo effettivo o potenziale sul valore dell’investimento.
  6. L’integrazione dei Fattori ESG nei processi decisionali relativi agli investimenti finanziari avviene tramite l’adozione delle seguenti strategie di investimento sostenibile e responsabile:
  1. Screening basato su Convenzioni internazionali (Norm-based Screening), utile alla definizione dei criteri di esclusione conduct-based;
  2. Esclusioni product-based e conduct-based.
  1. La Compagnia valuta l’ammissibilità degli emittenti con il supporto di un provider specializzato che realizza un’analisi delle performance ESG degli stessi sulla base di norme e standard internazionali quali la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, le Convenzioni dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro, il Global Compact delle Nazioni Unite e le Linee Guida OCSE destinate alle imprese multinazionali.
  2. Questa analisi consente di monitorare e valutare i potenziali ambiti dei Rischi di sostenibilità e, in particolare:
  1. gli eventi connessi ad aspetti ESG che generano rischi legali e/o reputazionali, ad esempio in relazione alla presenza di accuse e processi che coinvolgono gli emittenti considerati, con potenziale impatto sul valore del titolo;
  2. la condotta ESG degli emittenti, verificando quanto questi ultimi siano impegnati a definire presidi (quali ad esempio business ethics e relativa supervisione, proattiva supervisione del modello di rischio e relativo collegamento alla strategia, strumenti di gestione e controllo, supervisione del board, cultura aziendale, accountability) che possano evitare o mitigare gli eventi connessi ad aspetti ESG;
  3. la capacità degli emittenti di gestire gli aspetti ESG che possono determinare vantaggi o svantaggi competitivi, ad esempio la capacità o meno di prevenire evoluzioni normative e di contesto connesse alla gestione degli aspetti ESG.
  1. Tale analisi può condurre all’esclusione di un emittente dall’universo investibile. Esclusioni
  2. Nel caso di Emittenti Corporate sono previste due tipologie di esclusioni, di seguito descritte.
  3. Esclusioni conduct-based
  4. Sono esclusi gli investimenti in Emittenti Corporate che, nello svolgimento della loro attività principale, siano coinvolti in:
  • violazione dei diritti umani e dei lavoratori;
  • sfruttamento delle risorse naturali che non tenga nel dovuto conto i relativi impatti ambientali;
  • utilizzo sistematico della corruzione nella gestione del business. Esclusioni product-based
  1. Sono esclusi gli investimenti in Emittenti Corporate coinvolti in:
  • produzione di armi non convenzionali (armi nucleari, bombe a grappolo, mine anti-uomo, armi chimiche, armi biologiche);
  1. Politica sull’integrazione dei rischidisostenibilità nella consulenza in materia diassicurazioni
  2. ALLEGATO
  • gioco d’azzardo (per oltre il 20% del fatturato);
  • estrazione di carbone e generazione di energia elettrica da carbone termico (per oltre il 30% del fatturato, e che non dimostrino un posizionamento sufficientemente ambizioso in termini di transizione del business verso un’economia a basse emissioni di carbonio).
  1. Rispetto agli Emittenti governativi, UnipolSai ritiene non sostenibile investire in titoli di Stato emessi da Paesi in cui si verificano gravi violazioni dei diritti umani o politiche predatorie nei confronti delle risorse ambientali con impatto globale.
  2. A partire dalla rilevazione di tali ambiti ESG, il UnipolSai sta consolidando un modello che consente di valutare gli impatti negativi dei rischi di sostenibilità sul valore degli investimenti e, di conseguenza, sul rendimento dei prodotti finanziari.
  3. Le politiche sull’integrazione dei rischi di sostenibilità nelle consulenze in materia di prodotti di investimento assicurativo
  1. L’Agente, in coerenza con le indicazioni fornite dalla Compagnia, nella misura e secondo l’approccio “high- level” e “principle-based” adottato dalla Compagnia che è il soggetto che realizza i prodotti assicurativi stessi, come sopra descritto, integra i rischi di sostenibilità nella propria attività di consulenza in materia di prodotti di investimento assicurativo, secondo il processo previsto dai sistemi informatici messi a disposizione dalla Compagnia.
  2. La consulenza in materia di assicurazione riguardo agli IBIP avviene secondo un processo che risponde alle disposizioni dettate dal legislatore europeo e nazionale e dall’Autorità di Vigilanza sulle imprese di assicurazioni e sugli intermediari (IVASS) in cui si integrano le disposizioni contenute nel Regolamento 2088.
  3. In particolare, i rischi di sostenibilità che possono impattare sul prodotto finanziario sono espressi dalla Compagnia in modo sintetico, attraverso la valutazione dei probabili impatti dei rischi di sostenibilità sul rendimento dei prodotti finanziari, nella documentazione precontrattuale da essa predisposta e sono considerati dall’Agente, in modo integrato rispetto agli altri fattori di rischio che possono incidere sul rendimento dei prodotti, nell’attuale fase di prima applicazione della normativa, al fine di fornire una visione esaustiva di tutti i rischi potenziali ad essi riferibili.
  4. In particolare, l’Agente fa proprio e trasmette al cliente, sia attraverso l’illustrazione del materiale informativo precontrattuale predisposto dalla Compagnia, sia nell’attività di consulenza che segue l’approccio individuato dalla Compagnia, il risultato della valutazione dei possibili impatti dei rischi di sostenibilità sul rendimento dei prodotti finanziari, nella misura in cui esso sia espresso in relazione a ciascuna opzione di investimento ad essi sottostante.
  5. Se non si ritengono rilevanti i rischi di sostenibilità, alla luce delle indicazioni ricevute dalla Compagnia, la descrizione contenuta nell’informativa precontrattuale contiene una spiegazione chiara e coincisa.
  6. Politica sull’integrazione dei rischidisostenibilità nella consulenza in materia diassicurazioni
  7. ALLEGATO
  8. Informazioni indicanti se gli Agenti prendono o non prendono in considerazione nella loro consulenza i principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità
  1. Gli Agenti collocano prodotti realizzati dalla Compagnia. in coerenza con le indicazioni fornite dalla stessa e con il supporto nei processi consulenziali dei sistemi informatici messi a disposizione dalla Compagnia medesima.
  2. Considerato che a decorrere dal 30 giugno 2021 la Compagnia pubblicherà sul proprio sito web una dichiarazione relativa alle proprie politiche in materia di dovuta diligenza per quanto riguarda i principali effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità gli Agenti provvedono a fornire informativa sulla considerazione o meno nella loro consulenza dei principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità, successivamente a tale pubblicazione.
  3. Riesame delle informazioni pubblicate
  1. La presente Politica sarà soggetta ad aggiornamento: in tal caso verrà data spiegazione chiara delle modifiche apportate.
  2. Pubblicazione
  1. Le informazioni di cui al paragrafo 6, nonché la presente Politica, sono pubblicate sul sito web dell’Agenzia ove quest’ultima ne sia dotata.
  2. Laddove l’Agenzia non disponga di un sito web, rende disponibile le informative e la presente Politica presso i locali ove si svolge attività di intermediazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di informativa precontrattuale, tempo per tempo vigenti.